Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un’apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. d)   saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. «Una misura dovuta», spiega il presidente Roberto Padrin. Absolute prohibition in the ports during day and at night. c)   dichiarazione attestante: 1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque; 9. k)   volega. 2)   il numero e la superficie dei bacini; c)   Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; Si raccomanda di leggere bene il REGOLAMENTO, che verrà consegnato assieme al libretto associativo e ad ogni permesso pesca. 3. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata. 9. o)   Passera di mare (Platichtys flesus): cm 15; i)    cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “traturo”, “monchin” o “mezzaluna”. o)   tartana fissa da schille o da acquadelle. A parità d’ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. g)   “pesca finalizzata ai recuperi ittici”, l’attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d’acqua; 2)   la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati; 33 Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante. b)   dichiarazione attestante: 1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque; Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura. f)    Persico reale (Perca fluviatilis): cm 25; e provviste di apposito regolamento delle zone speciali. Art. L’attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree del demanio pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente. Carissimi genitori, abbiamo preparato uno spazio nella pagina del nostro sito con l'intento di raccogliere tutte le informazioni utili a conoscere la nostra scuola e l'offerta formativa in occasione dei prossimi open day. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. Art. Art. Per le specie delle quali è vietato il prelievo, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite. 1. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all’esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Attached Image: IMG_20201114_130557 : Totohf2. 10. 4. g)   Persico reale (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 15; Ogni pescatore, nell’azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20. f)    dovranno essere facilmente accessibili ai concorrenti, anche se dotati di limitata capacità motoria; È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d’acqua a un altro, salvo specifica autorizzazione da parte della Struttura regionale competente. Art. Il provvedimento della Struttura regionale competente costituisce regolamentazione dell’esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all’anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell’istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento. c)   attenersi alle prescrizioni fissate nell’atto autorizzativo; 1. h)   “paravanti da caminar”, con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16; 2. 1 - Finalità g)   Tinca (Tinca tinca) dal 15 maggio al 30 giugno; L’uso è vietato dal 1° maggio al 31 maggio; L’uso del bilancino è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5; 1. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell’ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. In tale zona può essere consentito anche l’esercizio del carp-fishing. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l’indicazione relativa al tratto di corso d’acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d’acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione. Art. 4. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell’impianto. c)   bertovello con ali o “cogollo”, “cogularia” o “traturo”. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento: a)   il numero massimo di autorizzazioni concedibili; 3. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr.4 è necessario essere muniti dei seguenti ... “ Per la stagione di pesca 2020 : Apertura della Pesca Domenica 8 marzo e Chiusura della Pesca Domenica 26 settembre. 4. 8. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. f)    rete da pescetti a sacco senza cogollo; Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”; n)   tremaglio per “acquadelle”. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente e con la supervisione di un tecnico responsabile: a)   dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti; d)   i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d’assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2. b)   copia dell’atto di proprietà dell’area interessata dall’impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d’affitto dell’area o consenso scritto all’uso dell’area da parte del proprietario del fondo; 2)   la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati; 37 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica, Art. s)   Storione ladano (Huso huso); Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d’acqua all’interno del medesimo bacino idrografico nell’areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell’intervento. La Struttura regionale competente può prevedere specifiche autorizzazioni per l’utilizzo di gabbie di raccolta, galleggianti e ancorate, per il contenimento del pescato. p)   tartanella ciara o da sepe. 2. 1. 3. 3. d)   relazione tecnica indicante: 1)   l’elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento; Il medesimo limite si applica per ogni singola concessione. h)   sorbera a canna. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano: a)   la pesca sportiva e dilettantistica; Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B; Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento; Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d’acqua contermini. 10. 8. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica 35 - Campi di gara fissi 2. 11. 3. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. j)    Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo; L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta; 1. Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3. L’autorizzazione per l’esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente. 8 - Uso di esche e pasture Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. 4. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell’ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche ha la facoltà di richiedere alla Struttura regionale competente l’adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio, Sondrio. Regolamento di pesca ZRS 2020. 40 - Acquacoltura in aree demaniali, (Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr), © Regione del Veneto Over half of EU funding is channelled through the 5 European structural and investment funds (ESIF). Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell’autorizzazione alla semina. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o “muriddu”, e fino a 100 esemplari di corbole (Upogebia pusilla). c)   reti da pesca; L’uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa. Art. d)   Lasca (Chondrostoma genei); Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta. 7. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l’eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto. Nella gestione degli impianti di acquacoltura possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento. Regolamento “kill” 2020. 9 - Uso del guadino e del raffio REGOLAMENTO PESCA ALLA TROTA 2020 - With Armeria Fuselli Sport I ... Armeria Fuselli Sport per capire i cambiamenti che si sono effettuati quest'anno su questo fantastico sport ovvero la pesca. d)   Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; l)    Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno; TRATTI “NO KILL” IN ACQUE DI CATEGORIA “A” FIUMI NERA E CORNO. Art. d)   nasse e trappole per i gamberi; Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l’uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. 27 - Uso del bilancione z)   nassa da seppie. Art. Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) 10. b)   il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile; 1  Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi: a)   una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. Il lato massimo della rete non deve superare metri 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. f)    vangaiola. privacy - 6. 5. l)    canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni barca; Il recupero può essere effettuato dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all’uso di apparecchiature elettriche. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d’acqua lagunari. 16 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni: a)   massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali. 8. La maglia non deve essere inferiore a mm 20; Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese; Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall’incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all’incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all’incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all’incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l’esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d’acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba; Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B; Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell’autostrada A4 “Venezia-Trieste” e ad est dalla strada provinciale 251. b)   Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C; c)   Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate: Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata “Allagamento”, Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d’acqua contermini. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare. 1. La distanza tra il primo e l’ultimo dente non deve superare cm 15. Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. 11. e)   fucile subacqueo; e)   zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo. 5. La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l’obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. j)    individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie; 5. Per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A. 3)   le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall’impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica; d)   tirlindana con non più di tre esche; Art. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato; In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un’ora dopo la fine della gara o manifestazione. 3)   le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall’impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica; 4 accessibilità - t)    Lampreda padana (Lampetra zanandreai); c)   da società di ricerca e consulenza in campo ambientale. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto. 2. l)    Anguilla (Anguilla anguilla): cm 40; 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C b)   non deve superare la metà della larghezza del corso d’acqua al momento dell’emersione; m)  individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d’acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili; p)   Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini); Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola). Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, esercita la pesca a fini ittiogenici senza la necessità di autorizzazione. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne; Art. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene: a)   individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza; d)   dovranno avere sponde non completamente cementificate, né troppo ripide o soggette a fenomeni erosivi e franosi, tali da non permettere la risalita del pescatore che accidentalmente dovesse cadere in acqua;